Il giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione svolta è l’esito finale della verifica di accertamento sanitario stabilita dal medico competente.
Vediamo insieme di cosa si tratta.
Giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione svolta: i principali punti da sapere
Il giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione svolta viene stabilito dal medico competente dopo un’accurata visita medica a cui il lavoratore viene sottoposto all’inizio. Se il lavoratore risulta “idoneo” la sua posizione verrà confermata o modificata con le successive visite mediche periodiche.
Le visite vengono eseguite in base al documento della valutazione dei rischi quindi sulla base dei rischi ai quali ogni lavoratore è esposto.
La sorveglianza sanitaria (cioè l’insieme delle visite e degli esami medici che servono per monitorare la salute dei lavoratori) è l’attività tramite cui il medico competente esprime il proprio giudizio ed è fondamentale in quanto tutela e protegge la salute del lavoratore prevenendo stati di salute compromettenti o addirittura peggioramenti.
Per il datore di lavoro è di grande importanza sapere se un suo dipendente è idoneo nello svolgere la propria mansione o se presenta delle disfunzioni per cui la mansione assegnata non può più essere eseguita.
Quali sono i giudizi di Idoneità o inidoneità alla mansione svolta
Il giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione svolta può essere:
- idoneità;
- idoneità parziale (temporanea o permanente, e anche con limitazioni);
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente;
Idoneità
L ‘idoneità alla mansione conferisce al lavoratore un giudizio positivo riguardo il suo stato di salute annesso alla mansione che andrà a svolgere. Per cui essendo idoneo può svolgere la sua mansione senza nessuna restrizione.
Idoneità parziale (temporanea o permanente, e anche con limitazioni)
L’ “idoneità parziale” è un giudizio di idoneità ma “non pieno al 100%”.
In questo caso il medico competente dopo la visita medica ha accertato che il lavoratore ha particolari condizioni di salute quindi può svolgere la sua mansione ma deve rispettare le condizioni dettate dal medico (ad esempio, un lavoratore con problemi alla schiena deve rispettare un certo sollevamento di carico).
Inidoneità temporanea
Con l’esito di “inidoneità temporanea” il lavoratore è temporaneamente sospeso dallo svolgere la sua mansione lavorativa. Trascorso il periodo di fermo stabilito dal medico competente, il lavoratore deve sottoporsi ad una nuova visita medica per valutarne lo stato di salute.
Inidoneità permanente
Con l’”inidoneità permanente” il medico competente ritiene che il lavoratore non può assolutamente svolgere quella mansione. In questo caso il datore di lavoro, con l’aiuto del medico competente che lo guiderà con indicazioni mirate, è tenuto ad affidargli un altro tipo di incarico che possa essere compatibile con le sue condizioni di salute.
Al termine della visita
Al termine della visita il medico competente è obbligato a informare il lavoratore circa l’esito. Anche il datore viene informato in maniera “breve” tramite una copia scritta del giudizio poiché per privacy non può venire a conoscenza di malattie o dello stato fisico del lavoratore.
Qualora la possibilità di svolgere un’altra mansione fosse dimostrata non disponibile dal datore, i giudizi di inidoneità permanente o l’inidoneità parziale con limitazioni possono essere ritenuti giusta causa di interruzione del contratto lavorativo.
Nel caso in cui si verifichi un disaccordo tra lavoratore e medico competente sul giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione svolta, il datore di lavoro o il lavoratore stesso, possono fare ricorso entro 30 giorni dal giudizio ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/08.