Viene definito videoterminalista (secondo l’articolo n. 173 del D.Lgs. 81/08) il lavoratore che svolge la sua mansione utilizzando videoterminali (schermi alfanumerici e grafici) a partire dalle 20 ore in su alla settimana.
Oggi, l’utilizzo del pc (notebook, tablet e qualsiasi altro dispositivo munito di un monitor video) è ormai diffusissimo, sia tra le mura domestiche che al lavoro e l’uso prolungato di tali device può portare a seri problemi.
Scopriamo insieme i rischi a cui esposto il videoterminalista e la sua tutela.
Il videoterminalista e i rischi a cui è esposto
I maggiori rischi a cui un videoterminalista è esposto sono di natura visiva, posturale o psicologico.
Vediamoli insieme singolarmente.
I rischi di natura visiva del videoterminalista
I rischi di natura visiva intaccano la salute oculare del videoterminalista e possono danneggiare il normale funzionamento dell’apparato visivo.
Di norma i disturbi si presentano nei casi in cui gli schermi utilizzati hanno ad esempio uno scarso criterio di luminosità, di contrasto o altro. I disturbi possono comparire sotto forma di:
- bruciore;
- arrossamento,
- pesantezza;
- tensione degli occhi;
- deficit della messa a fuoco;
- vista annebbiata.
Quindi il corretto utilizzo del monitor, legato ad esempio all’illuminazione, può ridurre o addirittura eliminare i rischi a cui un lavoratore è esposto.
I rischi di natura posturale del videoterminalista
I rischi di natura posturale possono conferire al videoterminalista dei disturbi legati all’apparato muscolo-scheletrico.
Il lavoratore si espone a questo tipo di rischio quando ad esempio:
– la sedia di lavoro utilizzata ha delle caratteristiche inappropriate;
– le dimensioni del piano di lavoro non sono del tutto comode;
– vi è assenza di strumenti di lavoro che possono facilitare l’utilizzo del videoterminale.
I rischi di natura psicologica del videoterminalista
I rischi di natura psicologica possono colpire il videoterminalista quando ad esempio vi è una lentezza di risposta agli input, lavora con uno schermo troppo piccolo, l’organizzazione stessa del lavoro.
I disturbi a cui il lavoratore può incorrere sono:
– stato di ansia;
– irritabilità;
– nervosismo;
– demoralizzazione;
– umore alterato.
Questi disturbi sono collegati al rischio di stress lavoro-correlato.
La pausa del videoterminalista
Il videoterminalista, secondo la Corte di Cassazione, dispone di una pausa dall’utilizzo del videoterminale di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro continuativo proprio per evitare infortuni e danni futuri. Il datore di lavoro può però far sostituire questi minuti di pausa obbligatori in una attività differente da quella dell’utilizzo del videoterminale.
Il videoterminalista e la sua tutela
La tutela del videoterminalista consiste nell’obbligo da parte del datore di analizzare in maniera attenta la sua postazione di lavoro considerandone i rischi in cui egli potrebbe incorrere (riguardanti la vista, la postura e la stanchezza fisica/mentale) e le condizioni ergonomiche e di igiene.
Infatti secondo il D. Lgs. 81/08 il datore di lavoro è tenuto a rispettare dei requisiti specifici inerenti:
– lo schermo e la tastiera;
– il piano di lavoro;
– la sedia;
– i pc portatili.
Per la salvaguardia della salute del lavoratore il datore ha l’obbligo di sottoporlo alla sorveglianza sanitaria.
Le visite mediche si concentrano su un controllo generale, sul controllo della vista e dell’apparato muscolo scheletrico.
Le visite hanno una cadenza biennale per tutti i lavoratori che hanno compiuto 50 anni e ai lavoratori a cui è stata conferita un’idoneità con limitazioni o prescrizioni (temporanee o permanenti).
Qualora il medico competente lo ritenesse opportuno può comunque decidere una cadenza differente o un ulteriore visita specialistica.
Negli altri casi, la visita medica al lavoratore viene effettuata ogni cinque anni.