Caro imprenditore come ben sai la sicurezza nella tua azienda è di fondamentale importanza per te e i tuoi dipendenti. Il sopralluogo sul posto di lavoro permette di garantire ai lavoratori la corretta sicurezza tramite delle azioni mirate alla prevenzione di malattie professionali e incidenti sul lavoro. Esso è stabilito dalla legge e l’inadempienza comporta multe e sanzioni. Vediamo insieme in cosa consiste e a chi viene assegnato questo compito.

Il sopralluogo sul posto di lavoro tutela dalle malattie professionali

Malattie professionali e incidenti sul lavoro sono il nemico numero uno per i lavoratori. Il sopralluogo sul posto di lavoro oltre che obbligatorio per legge è di primaria importanza per la tutela dei lavoratori e dell’azienda stessa. Grazie ai medici specializzati e agli esperti in materia, gli ambienti lavorativi sono sicuri e i lavoratori sono meno esposti a infortuni o, peggio ancora, alle malattie professionali. Questo permette al dipendente di svolgere la propria mansione più serenamente e a te (datore di lavoro) di avere un’azienda sicura.

Il sopralluogo sul posto di lavoro in che modo tutela dalle malattie professionali 

Il responsabile è obbligato ad effettuare una visita sui luoghi di lavoro periodicamente.  Questo consente di riconoscere a quali rischi e pericoli un lavoratore è esposto, riuscendo cosi a redigere un piano di sicurezza volto alla salvaguardia della salute dei dipendenti e alla tutela delle malattie professionali.

A chi viene assegnato il compito del sopralluogo sul posto di lavoro

Il sopralluogo sul posto di lavoro viene assegnato come compito e obbligo al Medico competente (art. 25 del D.lgs. 81/08 del Testo Unico sulla sicurezza). Egli deve recarsi nelle aziende almeno una volta l’anno per visitare l’ambiente e in seguito redigere il protocollo sanitario dei lavoratori. La cadenza delle visite può cambiare in base alla valutazione dei rischi e dei pericoli. Se ritiene opportuno può recarsi in azienda in un momento differente rispetto alla periodicità annuale, comunicando tale data al datore di lavoro che per legge deve aggiornare il documento di valutazione rischi.

Durante il sopralluogo sul posto di lavoro, oltre al datore di lavoro, anche il Responsabile dei Servizi di Protezione e Prevenzione (RSPP) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) devono essere presenti.

Due ulteriori figure importanti in termini di sicurezza sono ricoperte, inoltre, dal Preposto per la Sicurezza e dall’Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP).

Il protocollo sanitario del medico competente

Uno dei compiti del medico competente è quello di stilare il protocollo sanitario. In questo documento troviamo:

·     gli accertamenti sanitari e visite mediche che sono previste per i lavoratori;

·     in base alla mansione svolta del lavoratore, la periodicità a cui i lavoratori sono sottoposti agli esami clinici e strumentali;

·     i pericoli evidenziati a cui i lavoratori sono esposti.

Il medico competente inoltre deve:

·     esporre la sua analisi circa i livelli di rischio a cui i lavoratori sono esposti nella documentazione inerente alla valutazione dei rischi e pericoli;

·     esaminare i dispositivi di protezione collettiva ed individuale, indicandone i miglioramenti da apportare nel caso in cui non fossero idonei alla sicurezza;

·     eseguire degli approfondimenti sulla formazione dei lavoratori in termini di sicurezza dul lavoro; 

·     indagare sul corretto comportamento del datore di lavoro circa le procedure e limitazioni espresse nei giudizi sull’idoneità lavorativa e sull’efficacia di esse.

Al termine del sopralluogo sul posto di lavoro

Una volta terminato il sopralluogo sul posto di lavoro il medico competente deve stilare un verbale da consegnare al datore di lavoro. In base alle valutazioni fatte il piano sanitario per la sicurezza sul lavoro può essere confermato oppure modificato, esponendo le misure necessarie di miglioramento. 

Synergos è un’azienda strutturata per realizzare i necessari sopralluoghi previsti per legge almeno una volta all’anno sulla base della valutazione dei rischi (art. 2, lettera m del D.Lgs. 81/08) presso i luoghi di lavoro, stabilimenti, siti produttivi, sedi aziendali.

Synergos: Salute E Sicurezza Sul Lavoro, Accanto Al Datore Di Lavoro A Tutela Dei Lavoratori!